corso web online
newsletter

Per fare affari sul web
clicca qui é gratis!!

ricerca
L'INTERVISTA

HOME >> L'INTERVISTA

Tutelare il proprio sito dagli abusi?<br/>La parola all'esperto... ALESSIO CANOVA
Tutelare il proprio sito dagli abusi?
La parola all'esperto...

Come si tutela il proprio sito web dalle possibili imitazioni? E’ lecito inserire un link alle pagine altrui? In quali casi è opportuno introdurre le note di copyright? Abbiamo rivolto queste ed altre domande al Dott. Alessio Canova, Responsabile del settore della Proprietà Intellettuale presso la Convey I&K Srl e Responsabile di Patnet.it, il portale di supporto alla formazione delle pmi su brevetti, marchi, diritti d'autore e trasferimento di tecnologia. Ecco cosa ci ha detto…

Esiste un diritto d'autore che tuteli le pagine web? Come si tutelano il codice, il design, i singoli contenuti ed il sito nel suo complesso?
Secondo la ‘Legge sul diritto d’autore’: “sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo (…) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Nulla dunque impedisce che le pagine web, se presentano il citato requisito di creatività, siano tutelate con il diritto d’autore. Nella pratica, la valutazione del “carattere creativo” viene effettuata dalla giurisprudenza con un certa indulgenza e ci si accontenta che l’opera non sia “banale” o non sia palesemente copiata da un’opera esistente. Questo vale per tutte le opere dell’ingegno: testi, musica, immagini, film, ecc. Il problema, trattando di pagine internet, è semmai un altro: definire qual è il vero oggetto della tutela giuridica. Non deve infatti confondersi il diritto d’autore su un contenuto presente su una pagina ed il diritto d’autore sulla pagina stessa. Proviamo a spiegare: un testo inserito in una pagina web, se creativo, è protetto dal diritto d’autore, così come un’immagine o una clip audiovisiva. Nessuno può quindi riprodurre in tutto o in parte tali contenuti senza il permesso del rispettivo autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico. Ma il diritto d’autore sulla pagina è del tutto indipendente da quello sui contenuti: una pagina può essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente banali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perché l’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina web dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematica e visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc. Volendo fare un semplice esempio, io posso raccogliere nella mia pagina web una serie di poesie di un autore e non posso impedire che altri facciano pagine con gli stessi, identici, contenuti. Ma posso sicuramente oppormi al fatto che altri copino il modo con il quale io ho organizzato e visualizzato i contenuti, perché il mio diritto d’autore copre non i testi delle poesie, ma la pagina in sé considerata. Ovviamente, nel caso pubblicassi sul mio sito una raccolta di poesie che ho personalmente composto, il mio diritto si estenderebbe sia al sito web, che ai singoli poemi.

Di una pagina web è tutelato il codice sottostante oppure il risultato visivo di tale codice, ovvero quello che concretamente si vede nella finestra del browser?
I problemi non mancano nell’uno e nell’altro caso. Se si sceglie la soluzione di tutelare il codice sorgente come opera dell’ingegno, si crea però il problema di una possibile “ricompilazione” dello stesso utilizzando i tag in modo diverso oppure sfruttando un diverso linguaggio di programmazione che permetta di ottenere il medesimo risultato visivo. Non esiste infatti una corrispondenza biunivoca tra un dato aspetto grafico e un dato listato di codice sorgente, potendo il primo essere ottenuto con moltissime soluzioni tecniche notevolmente differenti tra loro, oppure con un linguaggio di programmazione completamente diverso. In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un sorgente diverso. In realtà, accanto a questo strumento di tutela, il quale permette di arginare solo le iniziative smaccatamente “piratesche” che si valgono di un semplice comando di “copia ed incolla” per imitare in toto le pagine web altrui, è possibile anche tutelare come bene giuridico in sé la pagina visualizzata dal browser, prescindendo dal codice sottostante. L’impostazione grafica di una pagina web può anche trovare adeguata tutela ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale, nel caso in cui un concorrente imiti pedissequamente le impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali da creare confusione. Inoltre, nel caso in cui la pagina web, o comunque il sito, pur non costituendo essi stessi un’opera dell’ingegno, contengano al loro interno opere dell’ingegno, si potrebbe anche affermare che l’interpretazione del codice HTML attuata dal browser, che si concretizza nella visualizzazione grafica della pagina web, sia vietata in quanto atto di concorrenza sleale. In sintesi, può dirsi in generale vietato utilizzare abusivamente il codice o parti del codice delle pagine web altrui, in assenza di esplicito consenso dell’autore. Analogamente è da considerarsi illecita l’imitazione servile degli accorgimenti grafici utilizzati in un particolare sito web, a meno che non sia assolutamente da escludersi un rapporto di concorrenza con il sito imitato. 

In quale caso inserire un link alle pagine altrui può essere lecito o illecito?
La struttura stessa di internet e la sua capacità espansiva si basa sul concetto di link. Chi crea un sito web vuole che esso sia visitato dal maggior numero di persone possibile e quindi esso deve essere raggiungibile da quante più pagine possibile. Per questo motivo si sostiene frequentemente che chi pubblica dei contenuti su internet, implicitamente acconsente a che altri mettano link alla sua pagina. Negare questo consenso generale impedirebbe l’esistenza dei motori di ricerca, i quali non sono altro che enormi database di link. E’ dunque possibile affermare che in sé un link è lecito. Esistono tuttavia casi in cui anche la pubblicazione di un semplice link ad una pagina altrui può costituire un illecito. L’applicazione analogica della disciplina generale in tema di concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi e del diritto d’autore permette di affermare l’illiceità di quei link che hanno lo scopo di denigrare il soggetto linkato, oppure di suggerire implicitamente un qualche collegamento tra quest’ultimo e il sito che ospita il link. Per quanto attiene il diritto d’autore, se la pagina linkata non contiene i riferimenti dell’autore stesso dei contenuti, un link “nudo” (dal quale non emerga cioè con evidenza il collegamento ad una pagina di un altro autore) potrebbe far supporre che essi sono proprietà intellettuale del sito che ospita il link, con palese violazione dei suoi diritti morali. Specie in ambito commerciale, anche se non esiste un vero e proprio dovere giuridicamente imposto, il bon-ton della rete impone che l’autore di una pagina contenente link informi il soggetto responsabile del sito linkato, di modo che questi possa eventualmente negare il proprio consenso se ritiene l’associazione lesiva della propria reputazione o, più in generale, dei propri interessi. La prassi generale in materia pare dare valenza al silenzio-assenso: la mancata contestazione del link vale quindi ad autorizzare la pubblicazione dello stesso. Ovviamente non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di link al proprio sito su pagine altrui, con o senza il suo consenso. In questo caso la volontà contraria deve essere esplicitamente espressa, ad esempio per mezzo di un “disclaimer”. E’ anche possibile un profilo di illiceità penale, nel caso in cui il contenuto delle pagine web linkate sia esso stesso illecito: è il caso, per fare un esempio, dei link a pagine che contengono materiale di pornografia infantile. La questione della responsabilità dell’autore del link per i contenuti linkati è tuttavia controversa. Un recentissimo episodio di cronaca ha riguardato proprio un sito italiano, “enkeywebsite.net”, chiuso, a seguito di un'operazione voluta dalla Procura della Repubblica di Milano ed eseguita dalle Fiamme Gialle, perché metteva a disposizione degli utenti link organizzati per il download di materiali protetti da diritto d’autore. La dottrina e la giurisprudenza, quasi unanimemente, giudicano infine illecite anche altre pratiche come ad esempio il “deep-linking” (e di “framing”). Il “deep-linking” identifica la pratica di pubblicare su una pagina un link non alla pagina principale di una altro sito, ma ad una pagina di livello inferiore, più profondo (“deep”). In questo modo gli interessi del responsabile del sito linkato vengono sacrificati, poiché a fronte di un accesso ai contenuti messi a disposizione non c’è la possibilità di associare gli stessi ad una forma di pubblicità, essendo questa comunemente posta nella home-page. Il “frame” (letteralmente: “cornice”) è un oggetto ampiamente utilizzato nella programmazione in linguaggio HTML per vincolare la visualizzazione dei contenuti di un sito ad elementi grafici costanti, i quali fungono appunto da cornice dell’intero web site. In presenza di frame quindi i link non verranno visualizzati a schermo intero o su una nuova pagina, ma all’interno di un quadro grafico già esistente e sempre visibile. In questo modo è possibile far navigare l’utente mantenendo ferma una certa struttura, garantendo una continua visibilità agli sponsor posti nella cornice. La tecnica del framing è particolarmente pericolosa poiché il frame potenzialmente può essere utilizzato non solo per veicolare i contenuti del proprio sito, ma anche quelli presenti su siti altrui, i quali quindi verrebbero inconsapevolmente visualizzati in costante associazione con quelli della cornice, con evidenti profili di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale, per lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio di confusione negli utenti. Questo perché l’utente, pur di fatto cambiando pagina, avrebbe la percezione di rimanere all’interno del medesimo sito o potrebbe sospettare un rapporto di partnership tra il sito “contenente” e quello “contenuto”.

E' bene inserire le note di copyright? In quali casi? 
Una pagina web è protetta fin dal momento della sua creazione, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità. Così ragionando, è facile comprendere come astrattamente le cosiddette “note di copyright” (in inglese, “disclaimer”) possano apparire, se non inutili, almeno superflue, poiché nulla aggiungono ad un diritto che già esiste. Poiché tuttavia, soprattutto in internet, molti ancora non hanno coscienza del diritto d’autore e tendono a considerare liberamente copiabili i contenuti per il solo fatto che sono gratuitamente disponibili alla fruizione, è bene spendere qualche parola per esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito sono protetti ed, in quanto tali, non possono essere riprodotti su altre pagine senza l’espresso consenso del titolare. La dicitura “tutti i diritti sono riservati”, presente all'interno della nota informativa, permette quindi di esplicitare la volontà del legittimo detentore dei diritti di non vedere i propri articoli di attualità riprodotti senza esplicito consenso.

Quando si dà vita ad un sito web la proprietà intellettuale è di chi ha commissionato il sito o di chi lo ha realizzato? 
Dipende. E’ bene dunque che colui che commissiona la realizzazione di una o più pagine web ad un soggetto esterno specifichi esplicitamente nel contratto che con esso vengono trasferiti anche tutti diritti di sfruttamento economico sull’opera creata. Viceversa potranno porsi delicate questioni, poiché, interpretando alla lettera la legge sul diritto d’autore, all’autore solamente competono tutti i diritti di riproduzione, modifica, fissazione, ecc. e la cessione di uno tra essi non implica affatto la cessione dei rimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre il committente al rischio di non poter modificare le pagine per la cui realizzazione ha pagato. 

Per ulteriori informazioni sull’argomento http://www.patnet.it

Copyright © 2008 Vietato riprodurre i contenuti senza autorizzazione. | Chi siamo | Assistenza | Disclaimer | Informazioni sulla privacy | Dati societari art. 42 Legge 88/2009