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Forfettino info.
Forfettino: la soluzione per aprire una nuova attività senza paura delle tasse
La legge 388 del 2000 ha introdotto un importante strumento il cosiddetto forfettino volto ad agevolare le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo riducendone i costi iniziali con un'imposta sostitutiva
Innanzitutto occorre sgomberare il campo d aun equivoco, la legge finanziarria 2008 ha abolito l'articolo 14 delle legge 388/2000 ma non il 13 che resta tutttora valido e che è quelllo che disciplina il cosidetto forfettino.
Forfettino: i soggetti ammessi
Possono avvalersi di queste agevolazioni le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Forfettino: le agevolazioni.
L'IRPEF sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa calcolato come differenza tra i ricavi e i costi di gestione che in regime ordinario ammonta al 23% viene sostituito da un'imposta pari al 10%. Le agevolazioni fiscali non finisco qui, non saranno calcolate le addizionali regionali, le addizionali comunali, e non si è tenuti a versare neanche gli acconti. L’acconto iva non è dovuto. Inoltre i professionisti che non hanno dipendenti o un’autonoma organizzazione, potranno evitare anche di pagare l’IRAP.
Forfettino: per quanto tempo?
Quesot regime agevolato è applicabile per tre anni, quello d'inizio dell'attività e i due successivi.
Forfettino: come fare?
Coloro che siano nelle condizioni di ottenere questo regime fiscale agevolato per usufruirne devono comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Il contribuente è vincolato alla scelta effettuata e in caso di ripensamento può darne comunciazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando lo stesso modulo che aveva utilizzato per scegliere l'opzione. Per usufruire del diritto all'esenzione dalla ritenuta d'acconto le fatture emesse devono riportare la dicitura “ fattura non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art 13 L.388/2000”.
Forfettino: motivi di decadenza dall'agevolazione.
Il cotribuente decade dal diritto alle agevolazioni qualora il suo reddito ecceda l'ammontare descritto nei requisiti per l'ammissione, secondo le seguenti modalità se il reddito eccede il limite di meno del 50% (quindi non supera Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481,12 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962,24 per le imprese esercenti altre attività) il dirtto alle agevolazioni decade dall'anno successivo, se il reddito eccede il limite di più del 50% l'agevolazione decade immediatamente nell'anno stesso a cui il reddito si riferisce.
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